✓ Fondato dal Dott. Marco Di Sabato, Commercialista iscritto ODCEC Novara · Sedi: Borgomanero · Novara · Milano
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2 settembre 2026

Passare da forfettario a ordinario: quando e come avviene il passaggio

Quando si esce dal regime forfettario: limiti 85.000 e 100.000 euro, opzione per l'ordinario e cosa cambia su IVA, imposte e contributi al passaggio.

Dott. Marco Di Sabato, ODCEC Novara n. 453/A

Passare da forfettario a ordinario: quando e come avviene il passaggio

Il regime forfettario semplifica la vita di una partita IVA, ma non è pensato per durare indefinitivamente: ha soglie di reddito da rispettare ogni anno e una porta di uscita che puoi aprire anche tu, senza aspettare il fisco. Conoscere in anticipo quando e come avviene il passaggio ti serve per decidere con calma se uscire per scelta e sistemare i numeri prima che lo faccia il calendario. Qui trovi i due limiti che contano, i casi in cui si esce in automatico e cosa cambia al passaggio.

I due limiti da presidiare: 85.000 e 100.000 euro

La soglia più nota è quella dei ricavi o compensi per 85.000 euro. La regola è nel comma 54 della L. 190/2014: il forfettario si applica se, nell'anno precedente, hai conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a 85.000 euro. La stessa regola impone anche un secondo tetto, meno conosciuto: le spese per lavoro dipendente e per collaboratori non possono superare complessivamente 20.000 euro lordi nell'anno. Due limiti, quindi, da tenere d'occhio insieme: può capitare di restare sotto i 85.000 euro di fatturato e perdere comunque il regime per i collaboratori.

I ricavi si valutano ragguagliati ad anno: se hai aperto la partita IVA a metà anno, il confronto con la soglia si fa portando i ricavi a base annua, non confrontando il totale con 85.000 euro. Se eserciti più attività con codici ATECO diversi, si sommano i ricavi e i compensi di tutte (comma 55). Le soglie citate in questa guida sono quelle del testo vigente della legge: un'eventuale legge di bilancio può aggiornarle, quindi per l'anno che ti interessa verifica sempre il testo in vigore.

La seconda soglia, quella dei 100.000 euro, non serve ad accedere: decide quando esci. Il comma 71 della stessa legge distingue due scenari:

  • se viene meno una condizione del comma 54 (ad esempio superi gli 85.000 euro di ricavi), il forfettario cessa a partire dall'anno successivo;
  • se i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa dall'anno stesso, e l'imposta sul valore aggiunto è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

Due esempi pratici per capire la differenza. Supponiamo che nel 2026 fatturi 92.000 euro: hai superato gli 85.000, quindi il forfettario vale per tutto il 2026 e cessa a partire dal 2027, quando passerai al regime ordinario. Supponiamo invece di incassare 108.000 euro nel 2026: il regime si chiude immediatamente e su quell'anno non si applica più il forfettario, con la IVA dovuta dalle operazioni che hanno fatto scavalcare il limite — non da tutte le operazioni dell'anno.

L'uscita che scegli tu: l'opzione per il regime ordinario

Non tutte le uscite sono subite. Il comma 70 della L. 190/2014 permette ai contribuenti in forfettario di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione è valida per almeno un triennio e si comunica con la prima dichiarazione annuale presentata dopo la scelta; trascorso il periodo minimo, resta efficace per ogni anno successivo finché si continua ad applicarla concretamente.

Perché farlo? I motivi sono spesso commerciali prima che fiscali: clienti che esigono l'IVA in fattura per detrarla, lavorare con la pubblica amministrazione, acquisti strumentali consistenti la cui IVA diventerebbe detraibile. Se invece il dubbio è quale dei due regimi scegliere in assoluto, la guida sul confronto tra regime ordinario e forfettario mette a fuoco le differenze di fondo. La scelta sui numeri si fa con il calcolatore forfettario vs ordinario, che stima il carico fiscale nei due regimi usando i tuoi dati.

Cosa cambia: IVA e fatture

Chi è in forfettario non applica l'IVA sulle operazioni nazionali ed è esonerato dalla maggior parte degli obblighi del decreto IVA, salvo numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti (comma 59). Uscendo tornano le regole ordinarie — IVA in fattura, liquidazioni periodiche e adempimenti collegati: vedi come funziona l'IVA in Italia.

Tre punti di raccordo previsti dalla legge:

  • il passaggio al regime ordinario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto IVA, da operare nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie (comma 61);
  • l'ultima liquidazione dell'anno con IVA include anche le operazioni di cui l'esigibilità non è ancora maturata, e nella stessa liquidazione si esercita la detrazione sull'IVA degli acquisti effettuati in vigenza dell'opzione split payment (art. 32-bis D.L. 83/2012) i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati (comma 62);
  • l'eventuale eccedenza detraibile dell'ultimo anno con IVA ordinaria si può chiedere a rimborso o in compensazione (comma 63).

Cosa cambia: imposte e dichiarazione

Il forfettario applica un'imposta sostitutiva del 15% sul reddito calcolato con i coefficienti di redditività del tuo codice ATECO — 5% per i primi cinque anni se soddisfi i requisiti delle nuove attività (commi 64 e 65). Nel regime ordinario tornano invece l'IRPEF per scaglioni — 23% fino a 28.000 euro, 33% oltre 28.000 e fino a 50.000, 43% oltre i 50.000 nel testo vigente (art. 11 TUIR) — con addizionali regionali e comunale e detrazioni per oneri.

Quale regime pesi meno dipende dai costi reali e dalla fascia di reddito: il forfettario ignora i costi, l'ordinario li deduce. Il confronto sensato si fa simulando i tuoi numeri con il calcolatore linkato sopra.

Sul versante amministrativo, si torna a tenere registri e scritture contabili ordinarie (il forfettario è esonerato dalle registrazioni ai sensi del comma 69) e i compensi tornano soggetti alla ritenuta d'acconto dei committenti: nel forfettario i compensi non sono assoggettati a ritenuta e il professionista rilascia un'apposita dichiarazione in tal senso al cliente (comma 67). In ordinario i pagamenti vanno ripensati, e la prima dichiarazione è dove gli errori si concentrano: vedi errori nella dichiarazione dei redditi dei professionisti.

Cosa cambia: contributi previdenziali

È il punto che molti scoprono tardi. L'esercente attività d'impresa in forfettario, se ha aderito al regime contributivo agevolato, calcola i contributi sul reddito forfettario con una riduzione del 35% (comma 77). Il regime contributivo agevolato cessa dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni del forfettario, con ritorno al regime ordinario di determinazione e versamento del contributo (comma 82).

E attenzione alla porta che si chiude: chi è passato al regime contributivo ordinario non può più fruire del regime agevolato, nemmeno se rientrasse nel forfettario. L'uscita dal forfettario, per un imprenditore individuale, ha quindi un costo previdenziale permanente, non solo fiscale.

Beni strumentali, spese e plusvalenze: le regole di raccordo

Il passaggio ha regole anti-doppioni precise (comma 72): i ricavi già tassati in forfettario non si tassano due volte, e le spese sostenute durante il regime non rilevano negli anni successivi. Sui beni strumentali conta da quando li hai:

  • beni acquisiti prima dell'ingresso nel forfettario: alla cessione, il costo non ammortizzato è quello risultante alla fine dell'esercizio precedente al regime;
  • beni acquisiti durante il forfettario: il costo non è ammortizzabile e si assume pari al prezzo di acquisto, dal quale si calcolano eventuali plusvalenze o minusvalenze.

Tre errori da evitare

Guardare solo il fatturato. Non si esce solo per i ricavi oltre 85.000 euro: anche superare i 20.000 euro di spese per lavoro, o rientrare nelle esclusioni del comma 57 (per esempio partecipare a società di persone o controllare una società con attività riconducibili alla propria), fa uscire dal regime dall'anno successivo.

Dare per scontato il rientro. L'opzione per l'ordinario ti vincola per tre anni, e il regime contributivo agevolato, come visto, non torna. Prima di uscire per scelta: simulazione seria, non impressione.

Indicare male i requisiti. Se l'infedele indicazione dei dati sui requisiti del regime porta a un maggiore reddito accertato oltre il 10% di quello dichiarato, le sanzioni previste aumentano del 10% e il forfettario cessa dall'anno successivo all'accertamento definitivo (comma 74): i confini dei due limiti vanno documentati, non stimati a mente.

In sintesi

Si esce dal forfettario in automatico quando si superano gli 85.000 euro di ricavi (o le altre condizioni) — con effetto dall'anno successivo — oppure i 100.000, con effetto immediato e IVA sulle operazioni che causano il superamento. Si esce per scelta con l'opzione per l'ordinario, vincolante per un triennio. Cambiano IVA, imposte, contabilità, ritenute e, per gli imprenditori, anche i contributi. Parti dai numeri con il calcolatore linkato in guida, e tieni a vista le scadenze IVA per pianificare il primo anno in ordinario.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza fiscale professionale. Per situazioni specifiche, rivolgiti a un commercialista abilitato. Il servizio è gestito dal Dott. Marco Di Sabato (ODCEC Novara n. 453/A).

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